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Imposta Provinciale di Soggiorno (strutture ricettive e alloggi turistici)

  1. Introduzione
  2. Pagamenti
  3. Normativa
  4. Contatti
  5. FAQ
  6. Modulistica e manuali

Introduzione

La Provincia Autonoma di Trento ha istituito l'imposta provinciale di soggiorno a decorrere dal 1 novembre 2015 con l'art. 16-bis della L.P. 11/06/2002 n.8 e ha approvato il regolamento di esecuzione del medesimo articolo (D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/leg).

L’art 26 della L.P. 12 agosto 2020, n. 8 ha abrogato l’art 16 bis e con decorrenza 01 gennaio 2021 , l’imposta provinciale di soggiorno è disciplinata dall’art. 15 della Legge Provinciale 12 agosto 2020 n. 8 e regolamentata dal D.P.P. 3 dicembre 2020 n. 15-28/Leg.

L’imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia Autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive e dagli alloggi ad uso turistico che sono responsabili del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo, comprese le sanzioni amministrative, è affidata a Trentino Riscossioni S.p.A.

Fatte salve le esenzioni previste dal comma 3 dell’art 15 della L.P n. 8/2020 e dall'art. 3 del regolamento di esecuzione (D.P.P. 3 dicembre 2020 n. 15-28/Leg), l'imposta provinciale di soggiorno è dovuta da ogni persona che pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel territorio provinciale e si applica ad ogni pernottamento. Nel caso di soggiorni di durata superiore a 10 notti consecutive presso la medesima struttura ricettiva, l'imposta è corrisposta nella misura di 10 pernottamenti.

Le notti di pernottamento si considerano comunque consecutive qualora il periodo complessivo di soggiorno sia interrotto, anche in modo ripetuto, per non più di quattro notti comprensive del fine settimana.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro l'ultimo giorno di permanenza nella struttura ricettiva ed è incassata dal gestore della struttura ricettiva che rilascia quietanza di pagamento.

La misura dell'imposta è stabilita dalla normativa nella misura minima di un euro e massima di tre euro a persona per ciascun pernottamento.

Nella sezione PAGAMENTI è possibile verificare le nuove tariffe, così come deliberate dalla Giunta Provinciale.

Per maggiori informazioni sull'imposta è possibile consultare la guida sotto riportata e rivolgersi, per ulteriori chiarimenti e domande specifiche, all'Azienda per il turismo (Apt) o Consorzio Pro loco del proprio ambito o alla propria Associazione di categoria.

 

Guida all'imposta provinciale di soggiorno:

Guida all'imposta provinciale di soggiorno in vigore dal 01/01/2021 (art. 15 Lp. 8/2020)

 

 

Per delucidazioni tecniche sull'utilizzo dell'applicativo web - Pagosemplice imposta provinciale di soggiorno è possibile consultare i seguenti manuali:

STRUTTURE RICETTIVE: Manuale d'uso dell'applicativo PagoSemplice

ALLOGGI AD USO TURISTICO: Manuale d'uso dell'applicativo PagoSemplice

 

 

 

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Pagamenti

CHI DEVE PAGARE

Ll’imposta provinciale di soggiorno è a carico di coloro che alloggiano, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive:

1. ricettive alberghiere previste dall’articolo 5 della Legge provinciale 15 maggio 2002 n° 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002):

  • alberghi;
  • alberghi garni;
  • residenze turistico alberghiere;
  • villaggi alberghieri.
  • condhotel

  2. ricettive extralberghiere previste dall’articolo 30 della Legge provinciale 15 maggio 2002 n° 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002):

  • esercizi di affittacamere;
  • esercizi rurali;
  • bed & breakfast;
  • case e appartamenti per vacanze;
  • ostelli per la gioventù
  • case per ferie (tradizionali, cioè gestite in modalità indiretta);
  • alberghi diffusi.

3. ricettive all'aperto previste dall'articolo 3 e 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012 n 19 (legge provinciale sui campeggi 2012):

  • campeggio;
  • campeggio-villaggio;
  • campeggi parco per vacanze.

4. esercizi di agriturismo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019);

5. rifugi escursionistici previsti dall'art. 23 della legge provinciale 15 marzo 1993 n 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993);

6. alloggi per uso turistico previsti dall’art. 37-bis della legge provinciale 15 maggio 2002 n 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica).

L'imposta provinciale di soggiorno dovrà essere versata dal soggetto passivo entro l’ultimo giorno di permanenza nella struttura ricettiva o nell’alloggio per uso turistico ed è incassata dal gestore della struttura ricettiva che rilascia quietanza di pagamento

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ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno:

  • i minori fino al compimento del 14° anno di età;
  • coloro che ricevono terapie presso strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale site nel territorio provinciale;
  • i soggetti accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate nel territorio provinciale, nel limite di un accompagnatore per paziente;
  • i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore;
  • i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolti nelle strutture:
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
  • le forze dell’ordine e di protezione civile nell’esercizio delle loro funzioni;
  • i familari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;

Ai fini dell’applicazione delle esenzioni, ad eccezione dell’esenzione relativa ai minori fino al compimento del 14° anno di età , l’ospite, avvalendosi di apposito modulo (presente in modulistica e manuali) reso disponibile dal gestore, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di avere diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta provinciale di soggiorno.

Tali dichiarazioni sono conservate per cinque anni presso la struttura ricettiva o l’alloggio ad uso turistico e, previa richiesta, rese disponibili a Trentino Riscossioni S.p.A. per lo svolgimento dei controlli.

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QUANTO PAGARE

La misura dell'imposta è stabilita dalla normativa nella misura minima di un euro e massima di tre euro a persona per ciascun pernottamento.

In particolare, il regolamento di esecuzione ha stabilito che per il periodo 1 gennaio – 30 novembre 2021 la misura dell’imposta è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

 

dal 1 dicembre 2021 la misura dell’imposta è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

 

 

Le tariffe in vigore fino al 31/12/2020 sono riassunte qui .

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COMUNICAZIONE E RIVERSAMENTO - STRUTTURE RICETTIVE

COMUNICAZIONE

Il gestore è tenuto a comunicare a Trentino Riscossioni S.p.A:

  • il numero dei pernottamenti per i quali l'imposta è dovuta;
  • il numero dei pernottamenti esclusi (oltre i 10 giorni);
  • il numero dei pernottamenti esenti, divisi per tipologia;
  • l’imposta dovuta e incassata;

l gestori delle STRUTTURE RICETTIVE devono comunicare i dati sopra riportati entro:

  • i l 16 maggio per i soggiorni il cui incasso il cui incasso dell’imposta rientra nel periodo 1° gennaio - 30 aprile (I QUADRIMESTRE);
  • i l 16 settembre per i soggiorni il cui incasso dell’imposta rientra nel periodo 1° maggio - 31 agosto (II QUADRIMESTRE);
  • il 16 gennaio per i soggiorni il cui incasso dell’imposta rientra nel periodo 1° settembre - 31 dicembre (III QUADRIMESTRE);

A partire dalla comunicazione del I quadrimestre 2021 il regolamento di esecuzione ha stabilito che il criterio di compilazione da utilizzare è quello della cassa

La comunicazione è presentata dal gestore per via telematica, utilizzando le procedure informatiche messe a disposizione da Trentino Riscossioni S.p.A. (PagoSemplice).

La comunicazione è presentata anche se nel periodo previsto dal comma 4 non ci sono stati pernottamenti.

Il gestore di più strutture ricettive provvede distintamente per ogni struttura alle comunicazioni e ai versamenti previsti.

RIVERSAMENTO

Entro il 16 del mese successivo alla comunicazione i gestori delle STRUTTURE RICETTIVE devono riversare l'imposta a Trentino Riscossioni entro:

  • il 16 giugno per il primo quadrimestre (1 gennaio - 30 aprile);
  • il 16 ottobre per il secondo quadrimestre (1 maggio - 31 agosto);
  • il 16 febbraio per il terzo quadrimestre (1 settembre - 31 dicembre).

Le modalità per il riversamento dell'imposta da parte della struttura ricettiva sono:

  • SEPA DIRECT DEBIT (addebito sul conto corrente);
  • BOLLETTINO PAGOPA;
  • tutte le modalità previste dal PORTALE PAGOSEMPLICE.

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COMUNICAZIONE E RIVERSAMENTO - ALLOGGI AD USO TURISTICO

COMUNICAZIONE

Il gestore è tenuto a comunicare a Trentino Riscossioni S.p.A:

  • il numero dei pernottamenti per i quali l'imposta è dovuta;
  • il numero dei pernottamenti esclusi (oltre i 10 giorni);
  • il numero dei pernottamenti esenti, divisi per tipologia;
  • l’imposta dovuta e incassata;

I gestori degli ALLOGGI AD USO TURISTICO devono presentare la comunicazione:

  • entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per i soggiorni il cui incasso dell’imposta rientra nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre.

A partire dalla comunicazione delle presenze relative all'anno di imposta 2021 (comunicazione che dovrà essere inviata entro il 16 marzo 2022) il regolamento di esecuzione ha stabilito che il criterio di compilazione da utilizzare è quello della cassa

La comunicazione è presentata dal gestore per via telematica, utilizzando le procedure informatiche messe a disposizione da Trentino Riscossioni S.p.A. (PagoSemplice).

La comunicazione è presentata anche se nel periodo previsto dal comma 4 non ci sono stati pernottamenti.

Il gestore di più alloggi per uso turistico provvede distintamente per ogni alloggio alle comunicazioni e ai versamenti previsti.

 

 

RIVERSAMENTO

Chi concede in locazione ALLOGGI PER USO TURISTICO deve riversare l'imposta a Trentino Riscossioni entro il 16 APRILE .

Le modalità per il riversamento dell'imposta sono:

  •   BOLLETTINO PAGOPA;
  •   tutte le modalità previste dal PORTALE PAGOSEMPLICE.

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RAVVEDIMENTO OMESSO, INSUFFICIENTE E TARDIVO PAGAMENTO

In caso di ravvedimento operoso, sull’importo della tassa non versata sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.  

Per poter beneficiare dell’istituto del ravvedimento è necessario effettuare il pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e del comma 1, dell’art. 11 bis della legge provinciale n. 3/2000, il contribuente ha diritto ad una riduzione della sanzione se regolarizza la sua posizione prima della notifica di atti impositivi:

  • una sanzione, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo , se il versamento viene regolarizzato  entro 15 giorni  (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento,  più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno
  • una sanzione pari all'1,5% della tassa medesima , se il versamento avviene  entro 30 giorni (ravvedimento breve)  dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri 
  • una sanzione pari all'1,67% , se il versamento avviene  dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno  dalla scadenza del termine  (ravvedimento medio), più gli interessi legali giornalieri 
  • una sanzione pari al 3,75% , se il versamento avviene  dopo il novantesimo giorno e fino alla notifica dell'ingiunzione fiscale di pagamento   (ravvedimento lungo), più gli interessi legali giornalieri 

L'art. 11 bis della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 ha esteso il termine previsto dall'art. 13, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 fino alla notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica.

In nessun caso il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo costituisce causa ostativa al ravvedimento .

 

 

SANZIONI RIDOTTE – art. 13 D.lgs 472/1997

 

INTERESSI

Oltre alla tassa e alla sanzione vanno versati, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza, anche gli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, nella misura del:

Gli interessi sono calcolati sulla tassa dovuta e non sulla sanzione, conteggiando i giorni trascorsi dalla data di scadenza del tributo alla data del pagamento compresa.

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Contatti

In questa sezione

Numero verde e mail

   

Per informazioni sull'imposta di soggiorno è possibile contattarci utilizzando:

NUMERO VERDE: 800 901305, opzione 3 (da tel fisso)

NUMERO VERDE: 0461 495511, opzione 3 (da cellulare)

MAIL: impostadisoggiorno@trentinoriscossionispa.it

 

Per informazioni o modifiche sulla propria utenza di Pagosemplice è possibile contattarci utilizzando:

NUMERO VERDE: 800 901305, opzione 6 (da tel fisso)

NUMERO VERDE: 0461 495511, opzione 6 (da cellulare)

MAIL: pagosemplice@trentinoriscossionispa.it

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FAQ

Se nel quadrimestre non ho nessun pernottamento devo ugualmente effettuare la dichiarazione?

Si, il gestore dovrà comunque effettuare la dichiarazione, nei termini previsti, indicando il numero dei paganti uguale a zero. Ovviamente, per lo stesso periodo, il gestore non dovrà effettuare nessun riversamento.

Non ho presentato la dichiarazione perché non ho avuto nessun pernottamento nel quadrimestre. Ho commesso un'infrazione?

Si, perché la dichiarazione va presentata anche se nel periodo considerato non ci sono stati pernottamenti, altrimenti si verrà sanzionati per omessa dichiarazione.

In caso di soggiorni lunghi, l’imposta non si paga per i giorni di permanenza oltre i dieci. Ma se io ho clienti che soggiornano più volte nel corso dell’anno per periodi inferiori ai dieci giorni, come mi devo comportare?

I clienti che soggiornano più volte nel corso dell’anno per periodi inferiori ai dieci giorni sono comunque obbligati a pagare l’imposta di soggiorno per gli interi periodi. L’esclusione del pagamento dell’imposta vige solo per i pernottamenti continuativi superiori ai dieci giorni. Si precisa che le notti di pernottamento si considerano comunque consecutive qualora il periodo complessivo di soggiorno sia interrotto, anche in modo ripetuto, per non più di quattro notti comprensive del fine settimana.

 

Sono esentati dal pagamento dell’imposta coloro che soggiornano per effettuare cure termali?

No, i clienti che soggiornano per effettuare cure termali non sono esentati dal pagamento dell’imposta di soggiorno anche nel caso in cui i centri termali siano convenzionati con il servizio sanitario.  

Gli ospiti presenti sul territorio che ricevono terapie presso strutture ospedaliere sono esentati dal pagamento dell’imposta per tutto il periodo di soggiorno?

No, i clienti sottoposti a cure sanitarie sono esentati solo per i giorni effettivi di ricovero/cure e pagano per le restanti giornate.

Cosa devo indicare nella dichiarazione se ospito nella mia struttura per 15 giorni consecutivi un minore che però compie 14 anni 2 giorni dopo la data di arrivo, che ha 6 giorni di ricovero che iniziano 1 giorno dopo la data di arrivo?

Nella dichiarazione bisogna indicare sempre il numero di notti paganti, di quelle esenti e di quelle escluse. Nel caso specifico l’albergatore dovrà indicare:

3 pernottamenti paganti

2 pernottamenti esenti di minori fino al 14° anno di età,

5 pernottamenti esenti per terapie,

5 pernottamenti esclusi.

Cosa deve pagare un minore che compie 14 anni all’interno del periodo di pernottamento?

L’ospite paga solo le notti che ha trascorso nella struttura dopo il compimento del 14° anno di età.

Se vengono introdotti nuovi casi di esenzioni, come devo comportarmi?

Eventuali nuove esenzioni che saranno introdotte, andranno applicate a partire dalla data di validità delle stesse: gli aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati nella sezione "Pagamenti".

Devo emettere una ricevuta specifica per poter incassare l’imposta di soggiorno?

Il gestore potrà riportare l’importo dell’imposta di soggiorno direttamente nella fattura (o ricevuta fiscale) rilasciata all’ospite, indicandola come operazione fuori campo IVA, oppure scegliere se emettere una ricevuta non fiscale. Copia della quietanza deve essere conservata per cinque anni ed esibita a Trentino Riscossioni in caso di controllo.

L’imposta di soggiorno è soggetta ad IVA?

No, l’ imposta di soggiorno è fuori campo IVA.

E' obbligatorio pagare con carta di credito/bancomat o l'ospite può pagare anche in contanti?

Non c'è nessun obbligo: l'ospite può pagare anche in contanti nel limite di quanto previsto dalla legge .

Se ospito un gruppo, posso fare un’unica ricevuta al capo gruppo o devo fare ricevute singole?

In caso di gruppi è possibile fare un'unica ricevuta al capo gruppo.

Se il giorno sedici del mese della dichiarazione e/o del riversamento cade di sabato, domenica o giorno festivo come mi devo comportare?

In questo caso la dichiarazione e/o il riversamento possono essere eseguiti il primo giorno lavorativo utile successivo.

Se mi sbaglio ad inserire la comunicazione quadrimestrale, come mi comporto?

1.se la comunicazione quadrimestrale inviata ha un importo inferiore a quello dovuto , è necessario inserire una nuova comunicazione, detta integrativa, per la differenza;

2. se la comunicazione quadrimestrale inviata ha un importo superiore a quello dovuto , è necessario inserire una nuova comunicazione, in sostituzione della precedente (il sistema la chiamerà comunque integrativa), e richiedere la cancellazione della comunicazione errata inviando una PEC all’indirizzo trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it (con oggetto “RETTIFICA COMUNICAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO”).

3. se entrambe le comunicazioni quadrimestrali inviate (ordinaria e integrativa) sono errate , è necessario compilare il modello cartaceo (il "modello E" è disponibile sul sito di Trentino Riscossioni). La nuova comunicazione cartacea, che sostituisce le precedenti errate, va inviata tramite PEC all’indirizzo trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it (con oggetto “RETTIFICA COMUNICAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO”) indicando nel testo della mail di cancellare entrambe le comunicazioni telematiche.

Come calcolo l'imposta nel caso di contratti di locazione a lungo termine?

Il comma 5 dell’art 15 della L.P. 12/08/2020 n. 8 dispone che, per il calcolo del numero di notti si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con i quali alloggi e strutture sono concessi in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione dell'alloggio e dalla consecutività delle notti di soggiorno.

 

Le tipologie di strutture interessate sono:

 

- alloggi ad uso turistico;

 

- case e appartamenti per vacanze;

 

- campeggi.

 

Quando deve essere presentata la comunicazione relativa alla rendicontazione dei soggiorni degli alloggi per uso turistico? E quando deve effettuare il riversamento dell’imposta provinciale di soggiorno?

Il soggetto che concede in locazione l’alloggio per uso turistico presenta un’UNICA COMUNICAZIONE entro il 16 MARZO dell’anno successivo a quello di riferimento per i soggiorni il cui incasso dell’imposta rientra nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre . Il riversamento dell’imposta provinciale di soggiorno deve essere effettuato entro il 16 APRILE

 

Se un cliente non effettua il pagamento del soggiorno e conseguentemente non effettua nemmeno il pagamento dell’imposta, devo provvedere io come gestore al pagamento dell’imposta provinciale di soggiorno?

Si, i gestori delle strutture ricettive e alloggi ad uso turistico, in qualità di responsabili del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi sono tenuti ad effettuare il pagamento dell’imposta, indicando nella comunicazione il soggiorno effettuato dal cliente.

 

Come mi regolo con le dichiarazioni e di seguito con il riversamento dell’imposta quando un soggiorno è diviso tra due quadrimestri consecutivi?

Quando un soggiorno si divide tra due quadrimestri consecutivi (ad esempio se il cliente arriva il 28 aprile 2021 e va via il 3 maggio 2021), l'operatore turistico deve considerare tale soggiorno di pertinenza del quadrimestre in cui ha incassato l’imposta provinciale di soggiorno.

Quale criterio deve essere utilizzato per la compilazione della comunicazione?

La comunicazione deve essere compilata in considerazione della data in cui il gestore ha incassato l’imposta provinciale di soggiorno dall’ospite.

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